Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'
articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni penali di cui alla
legge n. 394 del 1991 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b);
è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
e bis) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta di effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dal soggetto gestore dell'area protetta o del sito, sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
c) dal pregio del bene danneggiato;
d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. Ai soggetti titolari delle funzioni previste dalla presente legge compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione.
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area protetta.
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 60 trova applicazione la
legge 24 novembre 1981, n. 689 ![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
(Modifiche al sistema penale).