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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2)(3)

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
Art. 12
Programma regionale
1. Il Consiglio regionale provvede di norma ogni tre anni, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), all'approvazione del Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di seguito denominato "Programma regionale".
2. Il Programma regionale contiene in particolare:
a) le priorità per l'attuazione, la gestione e la promozione del sistema regionale, il quadro finanziario generale, le risorse da utilizzare, i criteri di riparto, nonché la quota di cofinanziamento posta a carico degli Enti di gestione;
b) il rapporto relativo allo stato di conservazione del patrimonio naturale ricompreso nel sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
c) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree da designare quali siti della Rete natura 2000 da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;
d) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Parco regionale ed a Parco interregionale da istituire con successivo atto legislativo;
e) l'individuazione delle aree che possono essere destinate all'istituzione delle Riserve naturali regionali;
f) l'individuazione delle aree che possono essere destinate a Paesaggio naturale e seminaturale protetto e ad Aree di riequilibrio ecologico da proporre alle Province per la loro successiva istituzione;
g) l'individuazione delle aree che possono essere destinate ad Aree di collegamento ecologico di livello regionale da proporre alle Province per la loro esatta localizzazione;
h) le eventuali modifiche territoriali alle Aree protette esistenti da attuare secondo le stesse modalità previste per la loro istituzione, individuazione e designazione.
3. Al Programma regionale è allegato l'elenco delle Aree protette regionali con le relative integrazioni da proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il loro inserimento nell'elenco ufficiale nazionale, approvato ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge n. 394 del 1991 Sito esterno e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Sito esterno (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
4. Gli indirizzi del Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 definiscono:
a) gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione del sistema naturale regionale;
b) i criteri e gli indirizzi ai quali si debbono attenere gli Enti di gestione dei parchi regionali e le Province, per le funzioni ad esse attribuite relativamente alle altre Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, nell'attuazione del Programma regionale e nello svolgimento delle attività di gestione, di programmazione e di pianificazione di rispettive competenza;
c) i criteri e gli indirizzi per il raccordo gestionale tra le Aree protette regionali, quella dei siti della Rete natura 2000 e quella delle Aree protette statali, con particolare riferimento alla pianificazione territoriale ed alla programmazione economica e sociale dei Parchi nazionali ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 394 del 1991 Sito esterno, ed ai programmi nazionali ed alle politiche di sistema di cui all'articolo 1-bis della medesima legge.
Art. 13
Funzioni regionali
1. La Giunta regionale stabilisce apposite linee guida metodologiche per la predisposizione, da parte delle Province, degli Enti di gestione dei parchi e delle riserve, di proposte finalizzate alla formazione del Programma regionale. Alla predisposizione del Programma regionale possono altresì concorrere, con la presentazione di specifiche proposte, le associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, le Università operanti nella Regione, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e le organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.
2. Sulla base delle proposte pervenute, tenuto conto degli indirizzi dettati dal Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, la Giunta regionale predispone la proposta del Programma regionale. La proposta, su cui la Giunta regionale acquisisce il parere dell'Osservatorio regionale per la biodiversità, viene trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale tramite:
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilità finanziarie distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
b) la programmazione di iniziative regionali rivolte alla conservazione ed alla promozione del sistema regionale e delle sue componenti.
4. abrogato.
5. Il provvedimento di riparto delle disponibilità finanziarie per le spese di investimento può prevedere anche l'utilizzo, in cofinanziamento, a favore prioritariamente delle Aree protette regionali e dei siti della Rete natura 2000, di risorse comunitarie, statali e regionali di settore. All'utilizzo di tali risorse possono partecipare anche le Aree protette statali nell'ambito di specifici progetti di interesse regionale.
Art. 14
Funzioni delle Province
1. Le Province partecipano alla formazione del Programma regionale attraverso la trasmissione alla Giunta regionale, entro i termini fissati dalle linee guida metodologiche di cui all'articolo 13, comma 1, e comunque almeno sei mesi prima del termine di validità del precedente Programma regionale, di un rapporto contenente:
a) la relazione sullo stato di conservazione del patrimonio naturale compreso nelle Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 e sugli effetti prodotti dagli interventi attuati;
b) gli obiettivi generali e le azioni prioritarie necessarie per la conservazione e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 di loro competenza, riferiti al termine temporale di validità del Programma regionale;
c) le proposte per l'istituzione di nuove Aree protette o eventuali ampliamenti o modifiche territoriali, a condizione che non comportino una diminuzione della superficie complessiva delle Aree protette esistenti, per l'individuazione di nuovi siti della Rete natura 2000 e per la localizzazione di massima delle Aree di collegamento ecologico di livello regionale;
d) il preventivo dei fabbisogni finanziari, distinto tra spese di gestione e spese di investimento, per le Riserve naturali, le Aree di riequilibrio ecologico, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti ed i siti della Rete natura 2000 di loro competenza gestionale, riferito al termine temporale di validità del Programma regionale.
2. Alle Province, in applicazione del principio di sussidiarietà, compete oltre che l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge regionale n. 7 del 2004 relativamente ai siti della Rete natura 2000, l'attuazione del Programma regionale attraverso:
a) la gestione delle Riserve naturali regionali;
b) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e delle Aree di riequilibrio ecologico;
c) l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico e delle relative modalità di salvaguardia;
d) la definizione di intese, accordi e forme di collaborazione con le Province confinanti per l'istituzione e la gestione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000, nonché per l'individuazione delle Aree di collegamento ecologico;
e) la promozione e l'incentivazione, nel rispetto dei criteri di adeguatezza, di forme associative tra più Aree protette, per lo svolgimento di funzioni e servizi finalizzati al più efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità istitutive;
f) l'integrazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 nella pianificazione territoriale e paesistica e nella programmazione economica di propria competenza, apportando anche i necessari adeguamenti alla strumentazione esistente, con il fine di assicurare il migliore coordinamento delle strategie di conservazione e di valorizzazione del patrimonio naturale con quelle per la sostenibilità ambientale del territorio provinciale;
g) il riparto tra gli Enti di gestione delle riserve naturali, delle aree di riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali e seminaturali protetti dei finanziamenti assegnati dalla Regione;
h) il cofinanziamento unitamente alla Regione ed agli altri Enti locali interessati, per lo svolgimento di attività di gestione, di promozione e per gli investimenti a favore delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000.
3. Qualora le Riserve naturali, i Paesaggi naturali e seminaturali protetti, le Aree di riequilibrio ecologico ed i siti della Rete natura 2000 siano ricompresi nel territorio di più Province, le stesse esplicano le funzioni previste dai commi 1 e 2 d'intesa tra loro; l'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dal territorio dell'Area protetta e del sito della Rete natura 2000.
4. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza degli Enti di gestione delle Aree protette, degli altri Enti locali interessati, delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel proprio territorio, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.
Funzioni degli Enti di gestione dei parchi
1. abrogato.
Art. 16
Funzioni dei Comuni e delle Comunità montane
1. I Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001 n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali) interessati dalla presenza delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico, partecipano alla predisposizione del rapporto provinciale, secondo le forme, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Provincia e tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Gli Enti di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, all'attuazione del Programma regionale sulla base delle competenze gestionali, programmatorie e pianificatorie previste dalla presente legge; essi favoriscono l'integrazione delle Aree protette, dei siti della Rete natura 2000 e delle Aree di collegamento ecologico nella propria pianificazione urbanistica e nella propria programmazione economica con l'obiettivo di assicurare la promozione della sostenibilità ambientale del territorio di competenza; concorrono altresì al cofinanziamento delle spese di gestione e di investimento, di promozione e per l'attuazione degli investimenti delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 ricompresi nel proprio territorio.
3. Gli Enti di cui al comma 1 esercitano le funzioni previste dalla presente legge assicurando la partecipazione alle scelte di propria competenza delle associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, delle Università presenti nel territorio provinciale, delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale e delle organizzazioni del turismo, del commercio e dell'artigianato.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell'art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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