Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2)(3)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 Sito esterno, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle Aree protette), detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:
a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette appartenenti ai sistemi territoriali dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000", di seguito denominato "sistema regionale", i territori che richiedono una pianificazione ed una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per potere garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;
b) per "Aree naturali protette", di seguito denominate "Aree protette", i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 Sito esterno e dalla presente legge;
c) per "siti della Rete natura 2000", i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva n. 92/43/CEE, dalla direttiva n. 79/409/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dal titolo I della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
d) per "biodiversità", la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle specie e la variabilità genetica;
e) per "Aree di collegamento ecologico", le zone e gli elementi fisico-naturali, esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, che per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali;
f) per "Rete ecologica regionale", l'insieme delle unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di collegamento ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.
Art. 3
Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale; la sua funzione è volta a promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i siti della Rete natura 2000 affinché perseguano le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento territoriale per:
a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio di livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale riguardante le Aree protette regionali ed i siti della Rete natura 2000, garantendo nel contempo il raccordo con le Aree protette interregionali e nazionali localizzate in Emilia-Romagna.
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed europea.
4. abrogato.
Art. 4
Classificazione delle Aree protette
1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono alle seguenti tipologie:
a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;
b) Parchi interregionali, costituti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini;
c) Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali;
d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità;
e) Aree di riequilibrio ecologico, costitute da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.
2. Ogni Area protetta è riconosciuta attraverso una specifica denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.
3. Le Aree protette istituite precedentemente all'approvazione della presente legge conservano la classificazione tipologica definita attraverso il relativo atto istitutivo.
Art. 5
Finalità istitutive e obiettivi gestionali delle Aree protette
1. Le Aree protette concorrono al perseguimento delle finalità generali della presente legge assumendo, insieme alla particolare classificazione tipologica, anche specifiche e distinte finalità istitutive in relazione ai caratteri propri di ogni area e del relativo contesto territoriale con particolare riferimento alle seguenti:
a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
b) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
e) utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e di qualità;
f) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.
2. L'atto istitutivo delle Aree protette definisce anche gli obiettivi gestionali, tenendo conto delle finalità istitutive dell'area.
Art. 6
Classificazione dei siti della Rete natura 2000
1. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
2. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti della Rete natura 2000 sono quelli previsti dal titolo I della legge regionale n. 7 del 2004.
Art. 7
Aree di collegamento ecologico
1. La Regione riconosce l'importanza delle Aree di collegamento ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per l'individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.
2. Le Province provvedono all'individuazione delle Aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente interessate.
3. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. abrogato.
Art. 9
Monitoraggio
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. I soggetti gestori delle Aree protette sono tenuti a fornire alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti nel Programma regionale di cui all'articolo 12.
Art. 10
Coordinamento e promozione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione.
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, la Regione individua i propri programmi di settore nei quali saranno previste priorità nel riparto dei relativi finanziamenti a favore dei territori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché i relativi soggetti beneficiari sia pubblici che privati. In particolare, il Programma regionale tiene altresì conto delle priorità previste dall'articolo 33, comma 4.
3. Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette di cui agli articoli 34, 47 e 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di cui all'articolo 12, gli Enti di gestione favoriscono forme e modalità di promozione, agevolazione e incentivazione, con le relative priorità, a favore dei cittadini residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette resisi disponibili a coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle degli Enti gestori.
4. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta.
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte alla conoscenza del patrimonio naturale regionale, con particolare riferimento a quello compreso all'interno del sistema regionale, ai fini dell'accrescimento dell'educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica per favorire il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.
Art. 11

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10)

Tutela della biodiversità
1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nella Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 è vietata l'introduzione di specie alloctone.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 64
Primo programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli 14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura 2000 è presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.
Art. 65
Disposizioni transitorie
1. Le Aree protette già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la classificazione tipologica del relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Entro sei mesi dall'emanazione delle direttive regionali di cui all'articolo 10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all'aggiornamento dello Statuto.
2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente vigenti conservano validità fino alla loro scadenza. Le eventuali varianti sono approvate con le procedure e le modalità definite dalla presente legge.
3. Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi già approvati si applicano le disposizioni previgenti.
4. I Piani territoriali adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
5. Il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino alla istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette, la competenza di cui all'articolo 60, comma 6, spetta al Presidente della Provincia territorialmente interessata.
Art. 66
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese tra la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente interessati. L'intesa può confermare l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve naturali regionali esistenti agli attuali soggetti gestori.
Art. 67
Riserve naturali dello Stato
1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese interistituzionali con le competenti Autorità statali allo scopo di assicurare il raccordo gestionale delle stesse con il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Il procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e Regolamenti delle Aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato dovrà integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in quanto a verifica dei confini, regime di conservazione e valorizzazione, strumenti e procedure progettuali, di gestione e monitoraggio.
Art. 68
1.
Il comma 7 dell'articolo 99 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo."
Art. 69
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1994 n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8) è sostituita come segue:
"c) l'indicazione delle capacità ricettive;"
Art. 70
Soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"
1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali) è soppresso. Il Consorzio per la realizzazione e la gestione del predetto Parco è sciolto e posto in liquidazione.
2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli obiettivi, le condizioni e le modalità per lo svolgimento della liquidazione e a disporre la nomina del Liquidatore, attribuendo ad esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in particolare quelli per:
a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno, sulle modalità del subentro dell'Ente Parco Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che fanno capo al Consorzio;
b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti di competenza del Consorzio;
c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla chiusura di ogni attività del Consorzio e portare a conclusione sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.
3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.
4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto termine è disposta con deliberazione della Giunta regionale. La soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2001 Sito esterno.
5. Il compenso del liquidatore è a carico del bilancio di liquidazione e non può essere superiore al 90 per cento dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.
Art. 71
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 8 del 1994.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale n. 11 del 1988 ad eccezione degli articoli 3 e 5;
b) gli articoli da 1 a 28 e l'articolo 31 della legge regionale 12 novembre 1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", alla L.R. 27 maggio 1989, n. 19, "Istituzione del Parco Storico di Monte Sole", nonché alla L.R. 2 luglio 1988, n. 27 "Istituzione del Parco regionale del Delta del Po").
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po).
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1994, sono abrogati.
5. Per le amministrazioni di cui alla presente legge non rientranti nella lettera g) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione Sito esterno è disapplicato l'articolo 24 della legge n. 394 del 1991 Sito esterno.
Art. 72
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli o mediante la modifica e l'integrazione di quelli esistenti nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell'art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

Espandi Indice