Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato18/07/2017
4. Testo Coordinato30/05/2016
5. Testo Coordinato27/12/2011
6. Testo Coordinato06/03/2007
7. Testo Coordinato18/02/2005
8. Testo Originale18/02/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto degli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124 Sito esterno, dei programmi comunitari di azione in materia ambientale, delle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, nonché del rispetto della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle Aree protette), detta principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000 con le seguenti finalità:
a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
c) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali ed i prodotti tipici delle Aree protette, favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema nazionale delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale e di quella nazionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili di scala regionale, interregionale, nazionale per le Aree protette appartenenti ai sistemi territoriali dell'Appennino e del bacino fluviale del fiume Po.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000", di seguito denominato "sistema regionale", i territori che richiedono una pianificazione ed una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per potere garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;
b) per "Aree naturali protette", di seguito denominate "Aree protette", i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 Sito esterno e dalla presente legge;
c) per "siti della Rete natura 2000", i territori sottoposti alla disciplina dettata dalla direttiva n. 92/43/CEE, dalla direttiva n. 79/409/CEE e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Sito esterno (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dal titolo I della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
d) per "biodiversità", la varietà della vita in tutte le sue forme, livelli e combinazioni, inclusa la diversità degli ecosistemi, delle specie e la variabilità genetica;
e) per "Aree di collegamento ecologico", le zone e gli elementi fisico-naturali, esterni alle Aree protette ed ai siti della Rete natura 2000, che per la loro struttura lineare e continua, o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica ed allo scambio genetico di specie vegetali ed animali;
f) per "Rete ecologica regionale", l'insieme delle unità ecosistemiche di alto valore naturalistico, tutelate attraverso il sistema regionale ed interconnesse tra di loro dalle aree di collegamento ecologico, con il primario obiettivo del mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali.
Art. 3
Funzione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. Il sistema regionale si compone di territori variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico ed ambientale; la sua funzione è volta a promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale regionale ed a connettere tra loro le Aree protette ed i siti della Rete natura 2000 affinché perseguano le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari.
2. Il sistema regionale costituisce il principale riferimento territoriale per:
a) integrare funzionalmente le politiche ambientali e del paesaggio di livello regionale con quelle riferite alla pianificazione e alla gestione delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000;
b) sviluppare l'azione di indirizzo e di coordinamento regionale riguardante le Aree protette regionali ed i siti della Rete natura 2000, garantendo nel contempo il raccordo con le Aree protette interregionali e nazionali localizzate in Emilia-Romagna.
3. Nell'ambito del sistema regionale, la Regione svolge le proprie funzioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturale regionale anche ai fini della realizzazione della rete ecologica regionale quale parte integrante delle reti ecologiche nazionale ed europea.
4. abrogato.
Art. 4
Classificazione delle Aree protette
1. Le Aree protette disciplinate dalla presente legge appartengono alle seguenti tipologie:
a) Parchi regionali, costituiti da sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili;
b) Parchi interregionali, costituti da insiemi territoriali caratterizzati da valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse e complessità che per la loro localizzazione geografica possono svolgere un ruolo di connessione con Aree protette appartenenti a regioni contermini;
c) Riserve naturali, costitute da territori di limitata estensione, istituite per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali;
d) Paesaggi naturali e seminaturali protetti, costituti da aree con presenza di valori paesaggistici diffusi, d'estensione anche rilevante e caratterizzate dall'equilibrata interazione di elementi naturali e attività umane tradizionali in cui la presenza di habitat in buono stato di conservazione e di specie risulti comunque predominante o di preminente interesse ai fini della tutela della natura e della biodiversità;
e) Aree di riequilibrio ecologico, costitute da aree naturali od in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.
2. Ogni Area protetta è riconosciuta attraverso una specifica denominazione attribuitale all'atto della sua istituzione.
3. Le Aree protette istituite precedentemente all'approvazione della presente legge conservano la classificazione tipologica definita attraverso il relativo atto istitutivo.
Art. 5
Finalità istitutive e obiettivi gestionali delle Aree protette
1. Le Aree protette concorrono al perseguimento delle finalità generali della presente legge assumendo, insieme alla particolare classificazione tipologica, anche specifiche e distinte finalità istitutive in relazione ai caratteri propri di ogni area e del relativo contesto territoriale con particolare riferimento alle seguenti:
a) conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali con particolare riferimento a quelli rari o minacciati, mantenimento della diversità biologica, preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche tradizionali;
b) ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare, sperimentazione, educazione ambientale, formazione;
c) promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
d) recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
e) utilizzazione sostenibile delle risorse naturali anche attraverso il mantenimento e la valorizzazione di produzioni agricole e della pesca tipiche e di qualità;
f) valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili.
2. L'atto istitutivo delle Aree protette definisce anche gli obiettivi gestionali, tenendo conto delle finalità istitutive dell'area.
Art. 6
Classificazione dei siti della Rete natura 2000
1. La Rete natura 2000 è costituita dalle Zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE e dai siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
2. Gli obiettivi, le modalità e le competenze gestionali dei siti della Rete natura 2000 sono quelli previsti dal titolo I della legge regionale n. 7 del 2004.
Art. 7
Aree di collegamento ecologico
1. La Regione riconosce l'importanza delle Aree di collegamento ecologico per la tutela e la conservazione di flora e fauna. La Giunta regionale emana a questo scopo apposite direttive per l'individuazione, la salvaguardia e la ricostituzione di tali aree.
2. Le Province provvedono all'individuazione delle Aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalle direttive regionali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono individuate d'intesa tra le Province territorialmente interessate.
3. Le modalità di salvaguardia delle Aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici provinciali. Le Aree di collegamento ecologico che riguardano il territorio di più Province contermini sono disciplinate in base a forme tra loro coordinate.
Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
1. abrogato.
Art. 9

(sostituito comma 2 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Monitoraggio
1. All'attivazione del monitoraggio del sistema regionale si provvede tramite l'emanazione di criteri, indirizzi e linee guida dettati dalla Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni relative alle attività gestionali di competenza.
3. I dati relativi allo stato di attuazione e gestione del sistema regionale attraverso gli esiti del monitoraggio stesso sono contenuti nel Programma regionale di cui all'articolo 12.
Art. 10
Coordinamento e promozione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti di gestione delle Aree protette mediante l'emanazione di apposite direttive riguardanti in particolare le modalità di gestione e la predisposizione di strumenti di pianificazione, programmazione ed attuazione.
2. Attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, la Regione individua i propri programmi di settore nei quali saranno previste priorità nel riparto dei relativi finanziamenti a favore dei territori delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000, nonché i relativi soggetti beneficiari sia pubblici che privati. In particolare, il Programma regionale tiene altresì conto delle priorità previste dall'articolo 33, comma 4.
3. Attraverso i Programmi triennali delle Aree protette di cui agli articoli 34, 47 e 52, in raccordo con gli indirizzi e gli obiettivi del Programma regionale di cui all'articolo 12, gli Enti di gestione favoriscono forme e modalità di promozione, agevolazione e incentivazione, con le relative priorità, a favore dei cittadini residenti e delle imprese operanti all'interno delle Aree protette resisi disponibili a coordinare le proprie attività ed iniziative con quelle degli Enti gestori.
4. Gli Enti di gestione delle Aree protette possono concedere a mezzo di specifiche convenzioni o disciplinari l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dell'area protetta.
5. La Giunta regionale promuove ed incentiva le iniziative volte alla conoscenza del patrimonio naturale regionale, con particolare riferimento a quello compreso all'interno del sistema regionale, ai fini dell'accrescimento dell'educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica per favorire il rispetto verso la natura e tutte le sue forme.
Art. 11

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10)

Tutela della biodiversità
1. La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale.
2. A tal fine la Regione, le Province e gli Enti di gestione adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate.
3. I soggetti di cui al comma 2, promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e di monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali.
4. Nella Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 è vietata l'introduzione di specie alloctone.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

Espandi Indice