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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2018
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato18/07/2017
4. Testo Coordinato30/05/2016
5. Testo Coordinato27/12/2011
6. Testo Coordinato06/03/2007
7. Testo Coordinato18/02/2005
8. Testo Originale18/02/2005

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

TITOLO V
SANZIONI IN MATERIA DI FLORA E POLIZIA FORESTALE
Art. 62
Sanzioni in materia di flora regionale protetta
1.
Il comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale n. 2 del 1977 è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, si applicano le sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione."
Art. 63
Sanzioni in materia di polizia forestale
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all' articolo 18 della legge n. 349 del 1986 Sito esterno, per le violazioni in materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio regionale si applica:
a) per le violazioni di cui all' articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950 Sito esterno (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale), la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00;
b) per le violazioni di cui all' articolo 2 della legge n. 950 del 1967 Sito esterno, la sanzione amministrativa da euro 15,00 ad euro 150,00;
c) per le violazioni di cui all' articolo 3 della legge n. 950 del 1967 Sito esterno, la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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