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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 17
Istituzione
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita legge regionale.
2. É demandata alla legge regionale la definizione:
a) delle finalità istitutive;
b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore, dei confini esterni e della zonazione interna valida fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco;
d) degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 5;
e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12, sentiti i portatori d'interesse qualificato, convoca un'apposita conferenza a cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunità montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001 territorialmente interessate.
4. Per l'istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente caratterizzato dalla presenza di aree di proprietà privata prevalentemente interessate da attività agricole, la Giunta regionale convoca altresì una conferenza con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo agro-ambientale di cui all'articolo 33.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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