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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 27

(modificato comma 6 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Progetto di intervento particolareggiato
1. Per le aree di particolare complessità ambientale, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C, l'Ente di gestione del Parco può predisporre ed adottare progetti di intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del Piano territoriale del Parco.
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante ulteriori idonee forme di pubblicità.
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte.
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale termine il progetto di intervento particolareggiato è trasmesso alla Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed opposizioni ed alle deduzioni.
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse Province interessate acquisito anche il parere dell'Ente di gestione con la minor porzione di territorio interessata nel caso di progetti che afferiscano a più Macroaree.
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato è depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La Provincia provvede alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.
8. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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