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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 28
Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano territoriale del Parco
1. Il Piano del Parco è approvato dalla Provincia secondo la procedura di approvazione del PTCP di cui all' articolo 27 della legge regionale n. 20 del 2000, per quanto non previsto dal presente articolo.
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonché la valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale secondo i contenuti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000. Qualora, ai sensi dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale, questo è allegato quale parte integrante al documento preliminare.
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della Provincia, accertata la conformità degli elaborati predisposti dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di pianificazione ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000.
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la Regione, i Comuni e le Comunità montane facenti parte dell'Ente di gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del Parco. La Conferenza realizza altresì la concertazione con le associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale.
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo comporta la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 10 e 12 e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni eventuali dell'accordo di pianificazione.
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le eventuali modifiche apportate.
8. Il Piano adottato è trasmesso alla Regione e agli enti facenti parte dell'Ente di gestione, nonché ai Comuni ed alle Province contermini; il Piano adottato è depositato presso le sedi della Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni i seguenti soggetti:
a) gli Enti ed Organismi pubblici;
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi;
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con le medesime modalità anche all'Ente di gestione del Parco che è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla Regione.
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del Piano può sollevare riserve in merito alla sua conformità alla legge istitutiva ed al Programma regionale, nonché alla pianificazione regionale ed all'accordo di pianificazione ove stipulato.
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare, decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso dall'Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente sulle stesse.
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione. L'intesa può essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, l'intesa si intende espressa.
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la conformità agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la Regione in merito alla conformità del Piano territoriale del Parco agli strumenti della pianificazione regionale.
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in conformità all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato è depositata per la consultazione presso la Provincia ed è trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunità montane ed agli altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco, ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a cura della Regione; dell'approvazione è data notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di più Province il relativo Piano territoriale è adottato d'intesa tra le Province interessate. L'intesa è promossa dalla Provincia che è maggiormente interessata dalla superficie del Parco.
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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