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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 31
Efficacia del Piano territoriale del Parco
1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica, si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2000. Il Piano può contenere direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali e di quelli provinciali di settore, prevedendo per questi ultimi termini per l'adeguamento, nonché le eventuali norme di salvaguardia.
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri di conformità ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e 40.
4. Il Piano del Parco è modificato ed aggiornato con la stessa procedura prevista per la sua approvazione.
5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di pubblica utilità. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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