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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 38
Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali
1. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.
2. Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua.
3. Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini.
4. Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione.
5. L'Ente di gestione del Parco può prevedere entrate derivanti dai servizi resi per consentire lo svolgimento dell'attività venatoria.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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