LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023
(abrogato comma 3 da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità tra le norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, le disposizioni del Piano e del Regolamento e i progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino trasformazioni ammissibili all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, il nulla-osta si intende rilasciato. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.
Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .
Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.


