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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (2) (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 364 del 28 dicembre 2023

Art. 44

(sostituito comma 1 e modificato comma 3 da art. 27 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)

Gestione
1. La delibera istitutiva della Riserva determina anche l'attribuzione della stessa all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità territorialmente interessato.
2. Il soggetto gestore della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
d) provvede alla vigilanza amministrativa;
e) provvede alla sorveglianza del territorio;
f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'articolo 49;
g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 2, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle atre forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art. 8 L.R. 21 febbraio 2005 n. 10, l'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche dell territorio previste alla presente lettera, è demandata al primo programma regionale per le Aree protette e i siti di cui all'art. 64 della presente legge.

Ai sensi del comma 6 dell' art. 2 L.R. 29 dicembre 2009 n. 27 , gli enti gestori delle aree protette di cui alla presente legge partecipano al sistema regionale INFEAS .

Ai sensi del comma 2 dell' art. 40 septies L.R. 30 novembre 2009 n. 23 , costituiscono aree preferenziali per la realizzazione dei progetti regionali di tutela, recupero e valorizzazione del paesaggio i territori sui quali insistono immobili o aree di notevole interesse pubblico, ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ricompresi all'interno dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, individuati ai sensi della presente legge, per le finalità di cui all'art. 40 sexties, comma 2 della legge regionale succitata.

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