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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 14

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2006-2008 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 - PRIMO PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 28 luglio 2006

INDICE

Art. 1 - Stato di previsione delle entrate
Art. 2 - Stato di previsione delle spese
Art. 3 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 4 - Mutui e prestiti
Art. 5Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
Art. 6 - Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art. 7 - Bilancio pluriennale
Art. 8 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro 987.262.962,49 quanto alla previsione di competenza, e di Euro 367.762.066,75 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di Euro 987.262.962,49 quanto alla previsione di competenza e di Euro 367.899.405,49 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1. Il fondo di riserva di cassa U.P.B. 1.7.1.1.29020 - Fondo di riserva di cassa, (Cap. 85300) di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008) è aumentato di Euro 200.000.000,00.
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma 1 della legge regionale n. 21 del 2005 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2006, ed imputato al Capitolo 06500 - U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - è aumentato di Euro 60.500.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 21 del 2005 è ridefinito in Euro 1.297.000.000,00.
3. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 16, comma 7 della legge regionale n. 21 del 2005 è ridefinito in Euro 181.605.212,13.
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto del tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi in chiusura dell'esercizio 2005 accertate in sede di ricognizione dei medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio-risorse finanziarie n. 5262 del 12 aprile 2006, e della giacenza iniziale di cassa accertata con determinazione del responsabile del Servizio Bilancio-risorse finanziarie n. 5259 del 12 aprile 2006, di approvazione del conto del tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della stessa legge regionale n. 40 del 2001, è disposto l'aggiornamento degli elementi del bilancio di previsione 2006 di cui all'articolo 11, comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo d'amministrazione applicato al bilancio, e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della legge regionale sopramenzionata.
Art. 6
Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio dell'esercizio 2006, l'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente è determinato in Euro 5.379.981.527,37.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2006-2008 approvato dall'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2005, sono apportate le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla presente legge.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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