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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 10 febbraio 2006

Art. 7
Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture che esercitano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti nonché dell'ubicazione e consistenza delle sorgenti detenute ed utilizzate in tali strutture, nell'ambito dell'anagrafe regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 1998, viene istituita una specifica sezione in cui sono raccolte le informazioni necessarie alle autorità competenti, agli Organismi tecnici e alle strutture addette alle attività di vigilanza per programmare e attuare gli interventi di competenza.
2. Per le medesime finalità, è istituita una anagrafe regionale delle strutture che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di radiazioni ionizzanti nel settore industriale e della ricerca.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto delle informazioni da inserire nelle anagrafi, le modalità di gestione, di accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in esse raccolti e i soggetti a cui è affidata la gestione a livello regionale e territoriale di tali banche dati.

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