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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 18 del 10 febbraio 2006

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto e definizioni
Art. 3 - Autorità competente
Art. 4 - Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
Art. 5 - Organismi tecnici
Art. 6 - Strutture addette alle attività di vigilanza
Art. 7 - Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
Art. 8 - Controllo della radioattività ambientale
Art. 9 - Norme transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 Sito esterno (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) e successive modifiche, di seguito indicato come 'decreto legislativo', nonché dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 Sito esterno (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche), istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.
Art. 2
Oggetto e definizioni
1. La presente legge individua:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle condizioni fissate dall'articolo 27 del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;
b) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti;
c) le autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi tecnici incaricati di supportare le autorità di cui alla lettera c);
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f) le modalità di organizzazione di un'anagrafe delle sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di consentirne un'effettiva conoscenza;
g) le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo della radioattività ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'espressione del parere al competente Ministero nell'ambito del procedimento di rilascio del nullaosta di Categoria A e del nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall'articolo 28 e dall'articolo 33 del decreto legislativo.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di cui al Capo II del decreto legislativo.
4. Per pratica deve intendersi un'attività omogenea, in relazione alle finalità di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, svolta in una sede operativa identificata per via e numero civico. Nel caso di aziende in cui le pratiche comportanti l'impiego di radiazioni ionizzanti siano svolte in edifici separati, identificati però dallo stesso indirizzo, dette pratiche si considerano ognuna soggetta a specifico nullaosta preventivo.
Art. 3
Autorità competente
1. Il nullaosta preventivo di Categoria B di cui all'articolo 29 del decreto legislativo per le attività comportanti esposizioni a scopo medico è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità della ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature,della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
2. L'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche che implichino un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti, non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo è rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento.
3. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo.
Art. 4
Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
1. Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti devono essere presentate al Comune territorialmente competente. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le informazioni che devono essere contenute nelle richieste di nullaosta preventivo e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
3. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nullaosta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
4. Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del DPR 14 gennaio 1997 Sito esterno), acquisito il preventivo parere dell'Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.
Art. 5
Organismi tecnici
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono presso i Dipartimenti di Sanità pubblica appositi Organismi tecnici che operano a supporto delle autorità competenti al rilascio del nullaosta preventivo e delle autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti.
2. Gli Organismi provvedono, ai sensi dell'articolo 4, all'espressione dei pareri tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali. Tali pareri hanno, in particolare, ad oggetto:
a) la predisposizione delle prescrizioni per le prove e l'esercizio delle pratiche;
b) la consulenza per le problematiche di protezione della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti anche rispetto alle conseguenze di eventuali incidenti;
c) le prescrizioni che gli esercenti devono attuare per garantire la tutela della popolazione e dell'ambiente.
3. Lo svolgimento dell'istruttoria preordinata al rilascio dei pareri da parte degli Organismi tecnici di cui al presente articolo è effettuata dal Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente che si avvale dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la Prevenzione e l'Ambiente ARPA dell'Emilia-Romagna).
4. Il Direttore generale della Azienda Unità sanitaria locale nomina i componenti dell'Organismo tecnico, che è presieduto dal Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica o da suo delegato.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli Organismi tecnici di supporto, prevedendo che in tali Organismi venga garantita la presenza delle competenze professionali fondamentali in riferimento alle valutazioni da effettuare e comunque di rappresentanti di ARPA e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Nel medesimo atto sono determinate le tariffe, poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 2000 Sito esterno, per il rilascio del parere tecnico di cui al comma 2.
Art. 6
Strutture addette alle attività di vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.
Art. 7
Anagrafi delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. Al fine di consentire una effettiva conoscenza delle strutture che esercitano pratiche mediche comportanti esposizioni a radiazioni ionizzanti nonché dell'ubicazione e consistenza delle sorgenti detenute ed utilizzate in tali strutture, nell'ambito dell'anagrafe regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 34 del 1998, viene istituita una specifica sezione in cui sono raccolte le informazioni necessarie alle autorità competenti, agli Organismi tecnici e alle strutture addette alle attività di vigilanza per programmare e attuare gli interventi di competenza.
2. Per le medesime finalità, è istituita una anagrafe regionale delle strutture che esercitano pratiche utilizzando sorgenti di radiazioni ionizzanti nel settore industriale e della ricerca.
3. La Giunta regionale, con proprio atto, indica il contenuto delle informazioni da inserire nelle anagrafi, le modalità di gestione, di accesso, di comunicazione e diffusione dei dati in esse raccolti e i soggetti a cui è affidata la gestione a livello regionale e territoriale di tali banche dati.
Art. 8
Controllo della radioattività ambientale
1. La Regione esercita le proprie competenze in materia di controllo della radioattività ambientale programmando e organizzando una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali.
2. La gestione della rete regionale è affidata, per le attività di rilevamento e di misura, ad ARPA Emilia-Romagna.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento della rete regionale di controllo della radioattività ambientale, nonché di diffusione dei dati rilevati.
Art. 9
Norme transitorie e finali
1. Sino alla costituzione degli Organismi tecnici, di cui all'articolo 5, le autorità competenti al rilascio dei nullaosta preventivi di Categoria B, si avvalgono delle Commissioni provinciali Radiazioni Ionizzanti operanti presso le sezioni provinciali di ARPA ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 44 del 1995. Tali Commissioni cessano dalle loro funzioni al momento della costituzione degli Organismi tecnici.
2. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si applicano il decreto legislativo n. 230 del 1995 Sito esterno ed il decreto legislativo n. 187 del 2000 Sito esterno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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