LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4
Art. 1
(modificato da art. 29 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 )
Finalità
1.
La presente legge, ai sensi delle direttive comunitarie in materia recepite nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), istituisce e disciplina un sistema regionale di controllo in riferimento alle attività che comportano l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, al fine di garantire la tutela sanitaria della popolazione e dei lavoratori in relazione ai rischi connessi a tale impiego.