LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4
Art. 3
(sostituito da art 31 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
Autorità competente
1.
Il nullaosta di categoria B di cui all'articolo 52 del decreto legislativo e le eventuali spedizioni di relativi rifiuti radioattivi di cui all’articolo 57 per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario, e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie è rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento, in relazione all'idoneità dell’ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto e alle conseguenze di eventuali incidenti. Nel caso di sorgenti mobili il nullaosta è richiesto al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa del titolare della richiesta ove sono detenute le sorgenti quando non vengono utilizzate in campo.
2.
L'autorizzazione all'allontanamento dei materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a sola notifica, in applicazione del decreto legislativo n. 101 del 2020, è rilasciata dalla Regione che si avvale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni).
3.
La Regione e i Comuni, nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge, si avvalgono degli Organismi tecnici di cui all'articolo 5, nonché delle strutture addette alla vigilanza, di cui all'articolo 6. Di tali Organismi e strutture possono altresì avvalersi le amministrazioni dello Stato nell'esercizio delle competenze loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 101 del 2020.