LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4
Art. 4
(sostituito da art. 32 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
Procedure per il rilascio del nullaosta preventivo e dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti
1.
Le domande di nullaosta e di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a nulla osta di categoria B devono essere presentate al Comune titolare del procedimento autorizzativo della pratica. Il Comune trasmette la domanda all'Organismo tecnico che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere il Comune rilascia il provvedimento finale.
2.
Le domande di autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti provenienti da pratiche soggette a sola notifica, sia nel caso di sorgenti di radiazioni naturali, sia da sostanze radioattive, devono essere presentate all’autorità regionale competente che trasmette la domanda all'Organismo tecnico di cui all’articolo 5 competente per territorio, che deve esprimere il proprio parere entro i successivi sessanta giorni. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale parere l’autorità regionale competente rilascia il provvedimento finale. In caso di diniego dell’autorizzazione resta ferma la possibilità di avanzare la richiesta ai sensi del comma 1.
3.
I criteri tecnici di radioprotezione ai fini del rilascio del nulla osta di categoria B, ivi compresi le modalità di presentazione e i contenuti della domanda, sono quelli indicati nell’allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020.
4.
L’istanza di autorizzazione all’allontanamento deve essere corredata:
a)
dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’
allegato IX del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a notifica;
b)
dalle informazioni e dalla documentazione stabilite rispettivamente nell’
allegato XIV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche soggette a nulla osta di categoria B;
c)
dalle informazioni e dalla documentazione stabilite nell’
allegato IV del decreto legislativo n. 101 del 2020 per le pratiche con sorgenti di radiazioni naturali soggette a notifica.
5.
Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento, e comunque alle prescrizioni tecniche in esso contenute, l'interessato è tenuto a richiedere un nuovo nulla osta preventivo o una nuova autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti.
6.
Per le strutture sanitarie di nuova realizzazione il nullaosta è rilasciato dall'autorità competente, di cui all'articolo 3 della presente legge, contestualmente all'autorizzazione di cui alla
legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008), acquisito il preventivo parere dell’Organismo tecnico di cui al seguente articolo 5.