LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1
NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4
Art. 6
(inserito comma 1 bis da art. 33 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)
Strutture addette alle attività di vigilanza
1.
La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti per le verifiche rivolte alla tutela della salute della popolazione e dei lavoratori di competenza del Servizio Sanitario Nazionale e dall'ARPA per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente da inquinamenti radioattivi.
1 bis.
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata dal
titolo XI del decreto legislativo n. 101 del 2020 nel rispetto dei principi di cui al
titolo I del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).