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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2006, n. 1

NORME PER LA TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE DAI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 20 maggio 2021, n. 4

Art. 2

(modificate lett. a) e b) e abrogata lett. f)  comma 1, modificati commi 2 e 3 ed abrogato comma 4 da art. 30 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Oggetto e definizioni
1. La presente legge individua:
a) le procedure per il rilascio del nullaosta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificato di Categoria B, in base alle condizioni fissate dall'articolo 52del decreto legislativo per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico;
b) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'allontanamento dei rifiuti prodotti nell'ambito di pratiche soggette a notifica o autorizzazione;
c) le autorità competenti, sul territorio regionale, al rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b);
d) gli Organismi tecnici incaricati di supportare le autorità di cui alla lettera c);
e) le strutture incaricate di esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo sul corretto uso delle sorgenti di radiazioni ionizzanti;
f) abrogato.
g) le modalità di organizzazione della rete regionale di controllo della radioattività ambientale.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per l'espressione del parere al competente Ministero nell'ambito del procedimento di rilascio del nullaosta di Categoria A e del nullaosta per le installazioni di deposito e smaltimento dei rifiuti radioattivi previsti rispettivamente dall’articolo 51 e dall’articolo 59 del decreto legislativo.
3. Ai fini della presente legge si richiamano integralmente le definizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo.
4. abrogato.

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