LEGGE REGIONALE 03 marzo 2006, n. 2
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 29, IN MATERIA DI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
(Legge di pura modifica all' art. 10 della L.R. 23 dicembre 2004, n.29)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 34 del 3 marzo 2006
Art. 2
Norme transitorie e di procedura
1. Ai fini della rapida attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, la Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua le nomine e le designazioni di sua competenza e richiede ai soggetti ed agli enti titolari del potere di designazione di provvedere alla medesima. Qualora entro quarantacinque giorni dalla richiesta tali soggetti ed enti non abbiano provveduto, provvede direttamente la Regione.