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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 21
Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 della presente legge. Annualmente la Giunta regionale provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Consulta individuando altresì le tipologie delle spese finanziabili.
2. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura delle spese relative ai componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonché le risorse a copertura delle spese sostenute individualmente dai Consultori, dagli invitati alle riunioni della Consulta e dai Presidenti di associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli all'estero, o loro rappresentanti, per la partecipazione a conferenze e riunioni all'estero, possono essere messe a disposizione del Presidente della Consulta, che, in qualità di funzionario delegato dalla Regione, le amministra in base alla disciplina regionale inerente la gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.
3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea all'amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di Consultore, ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso rimborso compete al Presidente ed ai componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale. Il regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi spettanti al Presidente ed ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso delle spese.
5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, ai componenti residenti sul territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, spettano un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.

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