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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 22
Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
1. In materia di spese di rappresentanza, salvo diversa disposizione, al Presidente della Consulta si applicano le disposizioni previste per i consiglieri delegati alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).

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