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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 5
Attività culturali, formative, di informazione e ricerca
1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno migratorio emiliano-romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea.
2. La Regione valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero. La Regione valorizza, altresì, le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico e politico.

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