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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 6
Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale
1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni.
4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione concede contributi destinati a sostenere le attività:
a) dei soggetti di cui al comma 2;
b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

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