LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3
INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006
Art. 7
Interventi straordinari
1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la competente Commissione assembleare e la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.