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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Art. 9
Programmazione degli interventi ordinari ed accesso ai relativi benefici
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Piano triennale regionale individua:
a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b) la misura, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli Enti locali, alle associazioni e federazioni di cui all'articolo 6, comma 2, nonché alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le Conferenze d'area previste all'articolo 16.
3. Le Province collaborano con la Regione per l'attuazione del Piano triennale svolgendo funzioni di coordinamento sul territorio.

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