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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano. La Regione attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione, in attuazione del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative statali e comunitarie, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni a sostegno degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero;
b) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione, la promozione socio-culturale, professionale ed economica degli emiliano-romagnoli nelle società di accoglienza;
c) attività culturali dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine ed a rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna;
d) attività culturali e di ricerca storica volte ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della Regione, in particolare dei giovani;
e) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine degli emiliano-romagnoli all'estero;
f) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti rientranti nella regione;
g) attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;
h) interventi in caso di emergenza socioeconomica nei Paesi ospitanti le comunità di emiliano-romagnoli.
4. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al Titolo II della presente legge. Tali interventi sono sviluppati:
a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;
b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi ospitanti.
5. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione;
c) gli Enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

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