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LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

TITOLO II
INTERVENTI
Art. 3
Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Regione Emilia-Romagna promuove e realizza a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
a) interventi di formazione ed informazione, compresi stages presso aziende emiliano-romagnole, realizzati in Italia ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione degli emiliano-romagnoli;
b) interventi e manifestazioni volte a sviluppare relazioni economiche con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché a sostenere iniziative ed attività di carattere socio-economico delle comunità emiliano-romagnole;
c) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo;
d) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale;
e) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del paese ospitante, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
f) iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;
g) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse degli emigrati;
h) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.
Art. 4
Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna
1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) agli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.
2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un Comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.
3. A tal fine la Regione emana direttive ai Comuni affinché provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. Inoltre la Regione, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio atto, in base al risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun Comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse.
4. La Regione, di concerto con gli Enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli Enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.
Art. 5
Attività culturali, formative, di informazione e ricerca
1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno migratorio emiliano-romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea.
2. La Regione valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero. La Regione valorizza, altresì, le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico e politico.
Art. 6
Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale
1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni.
4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione concede contributi destinati a sostenere le attività:
a) dei soggetti di cui al comma 2;
b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 7
Interventi straordinari
1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la competente Commissione assembleare e la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.
Art. 8
Concessione di benemerenze
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.
Art. 9
Programmazione degli interventi ordinari ed accesso ai relativi benefici
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Piano triennale regionale individua:
a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b) la misura, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli Enti locali, alle associazioni e federazioni di cui all'articolo 6, comma 2, nonché alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le Conferenze d'area previste all'articolo 16.
3. Le Province collaborano con la Regione per l'attuazione del Piano triennale svolgendo funzioni di coordinamento sul territorio.

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