Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

TITOLO III
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
Art. 10
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
1. La Regione, al fine di attuare, qualificare e coordinare gli interventi e le azioni di cui alla presente legge e valorizzare i rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (di seguito 'Consulta').
2. La Consulta è organo consultivo e strumento di iniziativa della Giunta regionale, con compiti di proposta e di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli. La Consulta esercita le seguenti funzioni:
a) formula, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta, pareri e proposte in relazione al Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché nell'ambito del piano annuale di cui alla lettera h);
b) esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;
c) promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
d) promuove, in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti interessati, incontri ed iniziative riguardanti l'emigrazione, finalizzati anche a tutelare e rappresentare i diritti degli emiliano-romagnoli nel mondo;
e) promuove programmi culturali e manifestazioni per le comunità emiliano-romagnole all'estero;
f) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
g) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui all'articolo 6, comma 2;
h) predispone il piano annuale delle proprie attività;
i) presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte;
j) svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.
3. La Consulta agisce in collegamento con il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.), con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.
Art. 11
Costituzione e composizione della Consulta
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa. La Consulta è composta da:
a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale;
b) tre componenti della Commissione Assembleare competente, di cui almeno uno della minoranza;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle Province dell'Emilia-Romagna;
d) due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
e) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002;
f) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;
g) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere dell'Emilia-Romagna;
i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patrocinio sociale che operino in campo nazionale e regionale ed abbiano uffici all'estero;
j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Università degli studi aventi sede legale nella regione;
k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARSTUD) operanti nella regione;
l) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Il Presidente della Consulta è nominato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta secondo le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale). Le designazioni dei membri della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente della Consulta può, sentito il parere del Comitato esecutivo, di cui all'articolo 14, invitare ai lavori della Consulta stessa rappresentanti di enti, membri del C.G.I.E. di origine emiliano-romagnola, associazioni ed organismi, nonché esperti o consulenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. I soggetti invitati non hanno diritto di voto.
5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare gli Assessori regionali ed i Presidenti delle Commissioni dell'Assemblea Legislativa interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 12
Decadenza e sostituzione
1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organizzazioni che li hanno designati e nel caso in cui i Consultori di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f) e g) perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
2. Il Comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei Consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta, ed avvia le procedure di sostituzione tramite nuova designazione da parte del soggetto o dei soggetti interessati per la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.
Art. 13
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.
2. La Consulta si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.
3. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.
4. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente delega i Consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero.
Art. 14
Composizione e funzioni del Comitato esecutivo della Consulta
1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta e da sei membri eletti dalla Consulta stessa, almeno due dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) esprime il parere alla Giunta in ordine all'elaborazione del Piano triennale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, lettera b);
d) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le funzioni di segretario sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 15
Compiti del Consultore
1. Ogni Consultore di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 11 è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole.
2. Il Consultore, in particolare:
a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;
b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del Piano triennale regionale ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;
c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.
Art. 16
Conferenze d'area
1. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, può promuovere Conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione. Alle Conferenze partecipano gli Assessori regionali ed i Presidenti di Commissioni assembleari interessati, o loro delegati, i Consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la Conferenza.
Art. 17
Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti attinenti al fenomeno dell'emigrazione.

Espandi Indice