Espandi Indice

> Vai alla prima ricorrenza nel documento, indietro (indietro) o avanti (avanti) per spostarti alle occorrenze precedenti o successive

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 55 del 24 aprile 2006

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano. La Regione attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione, in attuazione del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative statali e comunitarie, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni a sostegno degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero;
b) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione, la promozione socio-culturale, professionale ed economica degli emiliano-romagnoli nelle società di accoglienza;
c) attività culturali dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine ed a rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna;
d) attività culturali e di ricerca storica volte ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della Regione, in particolare dei giovani;
e) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine degli emiliano-romagnoli all'estero;
f) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti rientranti nella regione;
g) attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;
h) interventi in caso di emergenza socioeconomica nei Paesi ospitanti le comunità di emiliano-romagnoli.
4. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al Titolo II della presente legge. Tali interventi sono sviluppati:
a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;
b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi ospitanti.
5. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione;
c) gli Enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.
TITOLO II
INTERVENTI
Art. 3
Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Regione Emilia-Romagna promuove e realizza a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
a) interventi di formazione ed informazione, compresi stages presso aziende emiliano-romagnole, realizzati in Italia ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione degli emiliano-romagnoli;
b) interventi e manifestazioni volte a sviluppare relazioni economiche con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché a sostenere iniziative ed attività di carattere socio-economico delle comunità emiliano-romagnole;
c) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo;
d) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale;
e) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del paese ospitante, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
f) iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;
g) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse degli emigrati;
h) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.
Art. 4
Interventi a favore degli italiani emigrati che rientrano in Emilia-Romagna
1. La Regione favorisce l'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) agli interventi in materia di supporto all'imprenditorialità, formazione professionale, assistenza e politica della casa previsti dalla vigente legislazione regionale. A tal fine la Regione può realizzare attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio.
2. La Regione, nei limiti dello specifico stanziamento di bilancio, provvede a favore dei soggetti di cui al comma 1, che versino in condizioni di accertata indigenza:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un Comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari.
3. A tal fine la Regione emana direttive ai Comuni affinché provvedano alla raccolta ed alla istruttoria delle richieste di cui al comma 2. Inoltre la Regione, nell'ambito delle specifiche risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, con proprio atto, in base al risultato dell'istruttoria effettuata, definisce l'entità delle somme che ciascun Comune dovrà corrispondere ai soggetti richiedenti e le modalità di erogazione delle stesse.
4. La Regione, di concerto con gli Enti locali, emana direttive per individuare modalità di coordinamento per eventuali altre provvidenze che volontariamente gli Enti locali intendano prevedere per gli stessi beneficiari.
Art. 5
Attività culturali, formative, di informazione e ricerca
1. La Regione, al fine della migliore conoscenza del fenomeno migratorio emiliano-romagnolo, incentiva indagini e ricerche, sostiene attività culturali sul territorio regionale, promuove ed assegna borse ed assegni di studio, istituisce premi per tesi di laurea.
2. La Regione valorizza le realizzazioni artistiche e culturali degli emiliano-romagnoli all'estero. La Regione valorizza, altresì, le esperienze degli emiliano-romagnoli all'estero che si sono particolarmente distinti nei settori scientifico, socio-economico e politico.
Art. 6
Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale
1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni.
4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione concede contributi destinati a sostenere le attività:
a) dei soggetti di cui al comma 2;
b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Art. 7
Interventi straordinari
1. In coerenza con i principi di solidarietà internazionale che la Regione persegue, la Giunta può realizzare, d'intesa con le competenti autorità statali, sentite la competente Commissione assembleare e la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, interventi di tipo umanitario e sociale a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), qualora si verifichino calamità, conflitti armati o particolari emergenze sociali, economiche o politiche nei paesi ospitanti.
Art. 8
Concessione di benemerenze
1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emiliano-romagnoli all'estero che hanno reso particolare onore all'Emilia-Romagna nel mondo.
Art. 9
Programmazione degli interventi ordinari ed accesso ai relativi benefici
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Piano triennale regionale individua:
a) i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione, in concorso con altre istituzioni od in collaborazione con le associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b) la misura, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi agli Enti locali, alle associazioni e federazioni di cui all'articolo 6, comma 2, nonché alle associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le Conferenze d'area previste all'articolo 16.
3. Le Province collaborano con la Regione per l'attuazione del Piano triennale svolgendo funzioni di coordinamento sul territorio.
TITOLO III
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO
Art. 10
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo
1. La Regione, al fine di attuare, qualificare e coordinare gli interventi e le azioni di cui alla presente legge e valorizzare i rapporti con i Paesi dell'emigrazione emiliano-romagnola, si avvale della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo (di seguito 'Consulta').
2. La Consulta è organo consultivo e strumento di iniziativa della Giunta regionale, con compiti di proposta e di rappresentanza delle esperienze migratorie degli emiliano-romagnoli. La Consulta esercita le seguenti funzioni:
a) formula, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta, pareri e proposte in relazione al Piano triennale regionale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché nell'ambito del piano annuale di cui alla lettera h);
b) esprime pareri sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze del settore;
c) promuove e collabora a studi, ricerche ed indagini su materie riguardanti le comunità emiliano-romagnole nel mondo;
d) promuove, in collaborazione con associazioni, istituzioni ed enti interessati, incontri ed iniziative riguardanti l'emigrazione, finalizzati anche a tutelare e rappresentare i diritti degli emiliano-romagnoli nel mondo;
e) promuove programmi culturali e manifestazioni per le comunità emiliano-romagnole all'estero;
f) favorisce il coordinamento e supporta lo sviluppo delle attività delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
g) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli nel mondo di cui all'articolo 6, comma 2;
h) predispone il piano annuale delle proprie attività;
i) presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte;
j) svolge ogni altra attività di proposta in materia di emigrazione.
3. La Consulta agisce in collegamento con il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.I.E.), con gli altri organismi dello Stato e delle Regioni che operano in favore degli italiani all'estero.
Art. 11
Costituzione e composizione della Consulta
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino alla scadenza dell'Assemblea legislativa. La Consulta è composta da:
a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale;
b) tre componenti della Commissione Assembleare competente, di cui almeno uno della minoranza;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle Province dell'Emilia-Romagna;
d) due rappresentanti dei Comuni, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
e) sei rappresentanti indicati da associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 34 del 2002;
f) quindici rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, proposti dalle federazioni o dalle associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni e federazioni medesime;
g) otto giovani, che abbiano compiuto la maggiore età e non superato il trentacinquesimo anno, indicati dalle associazioni e federazioni degli emiliano-romagnoli all'estero;
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere dell'Emilia-Romagna;
i) quattro rappresentanti designati dagli istituti di patrocinio sociale che operino in campo nazionale e regionale ed abbiano uffici all'estero;
j) due rappresentanti designati congiuntamente dalle Università degli studi aventi sede legale nella regione;
k) un rappresentante designato congiuntamente dalle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario (ARSTUD) operanti nella regione;
l) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale.
2. Il Presidente della Consulta è nominato dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione della Consulta secondo le disposizioni previste dall'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale). Le designazioni dei membri della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente della Consulta può, sentito il parere del Comitato esecutivo, di cui all'articolo 14, invitare ai lavori della Consulta stessa rappresentanti di enti, membri del C.G.I.E. di origine emiliano-romagnola, associazioni ed organismi, nonché esperti o consulenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. I soggetti invitati non hanno diritto di voto.
5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare gli Assessori regionali ed i Presidenti delle Commissioni dell'Assemblea Legislativa interessati ai problemi posti all'ordine del giorno.
6. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 12
Decadenza e sostituzione
1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organizzazioni che li hanno designati e nel caso in cui i Consultori di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f) e g) perdano la residenza nel Paese di emigrazione.
2. Il Comitato esecutivo della Consulta dichiara la decadenza dei Consultori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta, ed avvia le procedure di sostituzione tramite nuova designazione da parte del soggetto o dei soggetti interessati per la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.
Art. 13
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.
2. La Consulta si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.
3. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.
4. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente delega i Consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero.
Art. 14
Composizione e funzioni del Comitato esecutivo della Consulta
1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta e da sei membri eletti dalla Consulta stessa, almeno due dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) esprime il parere alla Giunta in ordine all'elaborazione del Piano triennale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, lettera b);
d) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le funzioni di segretario sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 15
Compiti del Consultore
1. Ogni Consultore di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 11 è il referente della Regione nell'area geografica individuata dalla Consulta, ove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività emiliano-romagnole.
2. Il Consultore, in particolare:
a) mantiene i rapporti con gli emiliano-romagnoli e con le loro associazioni e federazioni, con gli organismi istituzionali dell'emigrazione italiana, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, nonché con le altre istituzioni che rappresentano l'Italia all'estero;
b) contribuisce alla formulazione ed all'attuazione del Piano triennale regionale ed annualmente presenta alla Consulta una relazione sull'attività svolta e sullo stato delle collettività emiliano-romagnole che rappresenta;
c) svolge ogni altro compito per il conseguimento dei fini di cui alla presente legge.
Art. 16
Conferenze d'area
1. La Giunta regionale, su proposta della Consulta, può promuovere Conferenze d'area all'estero allo scopo di garantire un concreto collegamento con gli emiliano-romagnoli nelle diverse aree geografiche e per assicurarne una più estesa partecipazione. Alle Conferenze partecipano gli Assessori regionali ed i Presidenti di Commissioni assembleari interessati, o loro delegati, i Consultori ed i rappresentanti delle associazioni e delle federazioni degli emiliano-romagnoli residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni culturali ed economiche operanti in Italia e nell'area geografica prescelta per la Conferenza.
Art. 17
Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale degli emiliano-romagnoli all'estero, quale momento di proposta, partecipazione, confronto con istituzioni, enti ed organismi interessati allo svolgimento di funzioni e compiti attinenti al fenomeno dell'emigrazione.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
Relazione sull'attuazione della legge
1. Con cadenza triennale, contestualmente all'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 9, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione contenente informazioni documentate sui seguenti aspetti:
a) stato di attuazione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7, anche in termini di risorse impiegate e destinatari raggiunti;
b) stato di attuazione degli interventi per sostenere l'associazionismo che opera a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti;
c) funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ed iniziative dalla stessa promosse.
Art. 19
Norma transitoria
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi alle leggi regionali abrogate all'articolo 20, sono disciplinati, fino alla loro conclusione, dalle disposizioni contenute nelle suddette leggi.
2. In sede di prima applicazione, la Consulta è costituita a partire dall'entrata in vigore della presente legge e termina il mandato allo scadere dell'Assemblea legislativa. Il termine di cui all'articolo 11, comma 2, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
Abrogazioni
1. Fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19 della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) e 14 aprile 1995, n. 35 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione").
Art. 21
Spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il Presidente e per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 della presente legge. Annualmente la Giunta regionale provvede alla quantificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della Consulta individuando altresì le tipologie delle spese finanziabili.
2. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, le risorse a copertura delle spese relative ai componenti del Comitato esecutivo di cui all'articolo 14, ad eccezione del Presidente della Consulta, nonché le risorse a copertura delle spese sostenute individualmente dai Consultori, dagli invitati alle riunioni della Consulta e dai Presidenti di associazioni e federazioni di emiliano-romagnoli all'estero, o loro rappresentanti, per la partecipazione a conferenze e riunioni all'estero, possono essere messe a disposizione del Presidente della Consulta, che, in qualità di funzionario delegato dalla Regione, le amministra in base alla disciplina regionale inerente la gestione di fondi assegnati ai funzionari delegati.
3. Al Presidente della Consulta, qualora sia persona estranea all'amministrazione regionale, viene attribuito un compenso pari al 50% dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale).
4. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per le missioni svolte nell'ambito della carica di Consultore, ai componenti della Consulta residenti all'estero è corrisposto un rimborso spese definito con regolamento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Lo stesso rimborso compete al Presidente ed ai componenti della Consulta che, in rappresentanza della stessa, si recano all'estero, previa autorizzazione della Presidenza della Giunta regionale. Il regolamento disciplina i compensi ed i rimborsi spettanti al Presidente ed ai componenti della Consulta per la partecipazione ad incontri, convegni, seminari e conferenze e l'ammontare del rimborso delle spese.
5. Per la partecipazione alle sedute della Consulta e del Comitato esecutivo, ai componenti residenti sul territorio nazionale, ad eccezione del Presidente, spettano un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della Regione.
Art. 22
Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
1. In materia di spese di rappresentanza, salvo diversa disposizione, al Presidente della Consulta si applicano le disposizioni previste per i consiglieri delegati alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Espandi Indice