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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 13
Funzionamento della Consulta
1. La Consulta elegge nella prima seduta di insediamento il Comitato esecutivo e può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro permanenti per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.
2. La Consulta si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, il Comitato esecutivo o la Giunta regionale.
3. La Consulta favorisce la costituzione di federazioni fra le associazioni degli emiliano-romagnoli, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, al fine di coordinare le attività delle comunità emiliano-romagnole all'estero.
4. La Consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti dalla presente legge. In particolare il regolamento disciplina l'elezione e le modalità di funzionamento del Comitato esecutivo, nonché le modalità con cui il Presidente delega i Consultori a partecipare, in sua rappresentanza, ad eventi ed iniziative in Italia ed all'estero.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, in deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi del presente articolo ai componenti consiglieri regionali si applicano le disposizioni in seguito riportate. Anzitutto, per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza. In secondo luogo i componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.

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