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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 14
Composizione e funzioni del Comitato esecutivo della Consulta
1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente della Consulta e da sei membri eletti dalla Consulta stessa, almeno due dei quali scelti fra gli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo:
a) può richiedere la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, indicando l'ordine del giorno;
b) collabora con il Presidente per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) esprime il parere alla Giunta in ordine all'elaborazione del Piano triennale, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, comma 2, lettera b);
d) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta in ordine agli atti amministrativi generali concernenti l'applicazione della presente legge;
e) può esprimere, in via di urgenza, pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima seduta utile.
3. Le funzioni di segretario sono svolte ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, in deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi del presente articolo ai componenti consiglieri regionali si applicano le disposizioni in seguito riportate. Anzitutto, per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza. In secondo luogo i componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.

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