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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione;
c) gli Enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, in deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi del presente articolo ai componenti consiglieri regionali si applicano le disposizioni in seguito riportate. Anzitutto, per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza. In secondo luogo i componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.

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