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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 22
Spese di rappresentanza del Presidente della Consulta
1. In materia di spese di rappresentanza, salvo diversa disposizione, al Presidente della Consulta si applicano le disposizioni previste per i consiglieri delegati alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, in deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi del presente articolo ai componenti consiglieri regionali si applicano le disposizioni in seguito riportate. Anzitutto, per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza. In secondo luogo i componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.

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