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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 3
Azioni a favore degli emiliano-romagnoli all'estero
1. La Regione Emilia-Romagna promuove e realizza a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
a) interventi di formazione ed informazione, compresi stages presso aziende emiliano-romagnole, realizzati in Italia ed all'estero, finalizzati al miglioramento delle prospettive lavorative e professionali e tesi allo sviluppo dei rapporti economici, sociali e culturali fra la regione ed i luoghi d'emigrazione degli emiliano-romagnoli;
b) interventi e manifestazioni volte a sviluppare relazioni economiche con i Paesi di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero, nonché a sostenere iniziative ed attività di carattere socio-economico delle comunità emiliano-romagnole;
c) iniziative e manifestazioni promozionali tese a diffondere la conoscenza della lingua italiana, nonché la conoscenza della storia, della cultura, della situazione sociale e dell'economia sia della regione Emilia-Romagna, che delle comunità emiliano-romagnole nel mondo;
d) iniziative di interscambi culturali tra emiliano-romagnoli residenti in regione ed emigrati, compresi soggiorni nel territorio regionale;
e) iniziative tese a favorire, nel rispetto della legislazione italiana e del paese ospitante, l'inserimento scolastico e la partecipazione a corsi universitari e di specializzazione;
f) iniziative di solidarietà e di sostegno per gli emiliano-romagnoli all'estero che versino in stato di indigenza;
g) iniziative informative sulla legislazione regionale e nazionale riguardanti materie di interesse degli emigrati;
h) iniziative volte a favorire la circolazione delle informazioni e della cultura, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche, fra gli emiliano-romagnoli all'estero, le loro comunità e fra queste e l'Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, in deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi del presente articolo ai componenti consiglieri regionali si applicano le disposizioni in seguito riportate. Anzitutto, per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza. In secondo luogo i componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.

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