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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

Art. 6
Interventi di sostegno all'associazionismo ed istituzione dell'elenco regionale
1. La Regione riconosce e valorizza le attività e le funzioni di carattere sociale, culturale, formativo ed assistenziale delle associazioni che operano, con continuità e senza fini di lucro, a favore degli emiliano-romagnoli all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. La Regione istituisce presso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo un apposito elenco nel quale sono iscritte le associazioni e le federazioni fra associazioni di emiliano-romagnoli all'estero, aventi sede nei paesi ospitanti, che abbiano uno Statuto a base democratica e presentino un programma biennale di attività. Le federazioni devono essere composte da almeno tre associazioni di emiliano-romagnoli all'estero.
3. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, il funzionamento e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni.
4. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione concede contributi destinati a sostenere le attività:
a) dei soggetti di cui al comma 2;
b) dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, in deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi del presente articolo ai componenti consiglieri regionali si applicano le disposizioni in seguito riportate. Anzitutto, per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza. In secondo luogo i componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.

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