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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 3

INTERVENTI IN FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione riconosce negli emiliano-romagnoli nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente essenziale della società regionale ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano. La Regione attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare.
2. La Regione, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione, in attuazione del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative statali e comunitarie, anche coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regioni, definisce le proprie azioni a sostegno degli emiliano-romagnoli nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione attua, promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione istituzionale negli Stati di residenza degli emiliano-romagnoli all'estero;
b) iniziative all'estero volte a favorire l'integrazione, la promozione socio-culturale, professionale ed economica degli emiliano-romagnoli nelle società di accoglienza;
c) attività culturali dirette a conservare e valorizzare l'identità culturale della terra di origine ed a rinsaldare i rapporti con l'Emilia-Romagna;
d) attività culturali e di ricerca storica volte ad inserire l'esperienza migratoria degli emiliano-romagnoli all'estero nella formazione dei cittadini della Regione, in particolare dei giovani;
e) iniziative degli Enti locali in materia migratoria e di rapporti internazionali, riguardanti le politiche familiari, socio-assistenziali, culturali, artistiche, formative ed informative o volte a conservare e valorizzare la cultura d'origine degli emiliano-romagnoli all'estero;
f) interventi volti ad agevolare l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo degli emigrati italiani e dei loro discendenti rientranti nella regione;
g) attività di associazioni, loro federazioni, di altri organismi ed istituzioni, aventi sede in Emilia-Romagna ed all'estero, che operino con continuità a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo;
h) interventi in caso di emergenza socioeconomica nei Paesi ospitanti le comunità di emiliano-romagnoli.
4. La Regione svolge a favore degli emiliano-romagnoli all'estero gli interventi indicati al Titolo II della presente legge. Tali interventi sono sviluppati:
a) in coordinamento con altre istituzioni ed organizzazioni la cui attività sia finalizzata alla cooperazione internazionale, allo sviluppo dell'economia regionale ed alla valorizzazione del fenomeno migratorio, inteso come risorsa dell'intera società regionale;
b) operando in rapporto collaborativo con gli emiliano-romagnoli, anche attraverso le loro associazioni e federazioni, per valorizzarne il ruolo, le competenze professionali ed imprenditoriali, nonché l'integrazione nei Paesi ospitanti.
5. Per l'attuazione della presente legge, la Regione si rapporta con le istituzioni della Repubblica e con gli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono:
a) gli emiliano-romagnoli, per nascita o per residenza, emigrati all'estero, nonché le loro famiglie ed i loro discendenti. Il periodo di permanenza all'estero, certificato con mezzi idonei, non può essere inferiore a due anni, a meno che non si tratti di rientro forzato a causa di infortunio, malattia professionale invalidante o di eventi socio-politici tali da determinare un pericolo o pregiudizio per la permanenza dei soggetti interessati nei Paesi di emigrazione;
b) i cittadini italiani ed i loro familiari rimpatriati da non più di due anni, che acquisiscano o riacquisiscano la residenza in un Comune della regione;
c) gli Enti locali della regione e le associazioni che abbiano una sede operativa permanente nel territorio regionale e che operino da almeno tre anni nel settore dell'emigrazione, iscritte nei registri di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo");
d) le associazioni all'estero, e le loro federazioni, che siano costituite in tutto o in parte da emiliano-romagnoli, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 6.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, in deroga alla disciplina dei compensi e dei rimborsi spettanti ai componenti della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo ai sensi del presente articolo ai componenti consiglieri regionali si applicano le disposizioni in seguito riportate. Anzitutto, per la partecipazione alle riunioni della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e del suo comitato esecutivo, ai componenti consiglieri regionali è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali. A tali componenti non è dovuto il gettone di presenza. In secondo luogo i componenti consiglieri regionali che, su incarico del presidente della Consulta, si recano in Italia, in località diverse da quelle di residenza, oppure si recano all'estero, in rappresentanza della Consulta, previa autorizzazione del presidente della Giunta regionale, è dovuto lo stesso trattamento economico di missione, comprensivo dei relativi effetti, previsto per i consiglieri regionali.

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