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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 4

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI E ALTRE MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 56 del 24 aprile 2006

Art. 2
Misure
1. Ai titolari di concessione per l'esercizio ferroviario, rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modifiche ed integrazioni, possono essere trasferite, in tutto o in parte, le somme elencate di seguito per ciascuno dei periodi di riferimento a fianco indicati:
a) a valere sulle somme stanziate dal decreto del Direttore generale - Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso - Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 dicembre 2002, prot. 7578/2002:
Euro 10.533.589,93 anni 2006-2011
Euro 3.779.948,04 anni 2006-2016
Euro 2.121.604,94 anni 2006-2016
b) a valere sulle somme stanziate dal decreto del Direttore generale - Direzione Generale dei Sistemi di Trasporti ad Impianto Fisso - Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 novembre 2003, prot. 5632/2003:
Euro 1.495.142,73 anni 2006-2017
Euro 1.395.846,90 anni 2006-2017
Euro 1.395.846,90 anni 2006-2017
2. I trasferimenti sono esclusivamente dedicati alla realizzazione degli interventi, non altrimenti finanziati, orientati a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, individuati nei Contratti di programma previsti dagli atti di concessione di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale con apposito atto, sentita la Commissione assembleare competente in materia di trasporti, anche riguardo all'utilizzo delle risorse, quando si rendano necessarie variazioni o integrazioni al programma di investimenti stabilisce la ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra i soggetti concessionari, nonché l'esatta definizione dei relativi ratei annuali di importo costante e delle relative modalità di utilizzo e di erogazione dei medesimi. Tale atto individua inoltre i conseguenti e necessari aggiornamenti ai Contratti di programma di cui al comma 2.

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