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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 aprile 2006, n. 4

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FERROVIE REGIONALI E ALTRE MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 56 del 24 aprile 2006

Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei limiti d'impegno di cui all'articolo 2, per l'importo e la durata ivi previsti, finanziati dalle disposizioni legislative richiamate all'articolo 1.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa con proprio atto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 31, comma 4, lettera a), della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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