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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 giugno 2006, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 1
1.
Prima del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), è inserito il seguente:
01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni.
2.
Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge n. 81 del 1991 Sito esterno, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.
3.
Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.
4.
Il comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'esame di selezione di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.

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