LEGGE REGIONALE 01 giugno 2006, n. 5
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 2
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993
1.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
2.
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;
4.
La lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).
5.
La lettera b) del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nel fondo, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).
6.
Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è inserito il seguente:
7 bis. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nello snowboard, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).
