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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 giugno 2006, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

L.R. 22 ottobre 2018 n. 14

Art. 1
1.
Prima del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci), è inserito il seguente:
01. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), e successive modificazioni.
2.
Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, deve prevedere gli insegnamenti fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge n. 81 del 1991 Sito esterno, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.
3.
Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.
4.
Il comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre della nazionale maggiore delle discipline alpine, del fondo e dello snowboard sono esentati dall'esame di selezione di cui al comma 6 per l'ammissione ai corsi di formazione. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono, altresì, esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione e dall'esame al fine dell'iscrizione nell'albo.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 9 giugno 2008, pubblicata nella G.U. del 25 giugno 2008, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo modificato dall'art. 25 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza del 25 giugno 2007 in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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