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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 giugno 2006, n. 5

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 42 (ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI) E DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 luglio 2006 n. 13

L.R. 22 ottobre 2018 n. 14

Art. 2
1.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
b) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui uno esperto nelle discipline alpine, uno nel fondo e uno nello snowboard, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
2.
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
c) tre istruttori nazionali di sci, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dalla FISI;
3.
Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituito dal seguente:
5. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in tre sottocommissioni, una per le discipline alpine, una per il fondo e una per lo snowboard.
4.
La lettera b) del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nelle discipline alpine, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).
5.
La lettera b) del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è sostituita dalla seguente:
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nel fondo, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).
6.
Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 42 del 1993 è inserito il seguente:
7 bis. La sottocommissione per lo snowboard è composta da:
a) l'esperto, designato dall'Assessore regionale competente in materia, che la presiede;
b) tre componenti, un maestro di sci e un istruttore specializzati nello snowboard, che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettere b) e c), e un esperto in didattica che fa parte della Commissione ai sensi del comma 3, lettera d).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 214 del 9 giugno 2008, pubblicata nella G.U. del 25 giugno 2008, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo modificato dall'art. 25 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza del 25 giugno 2007 in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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