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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 6 giugno 2006

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
PRINCIPI E FINALITA'
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna, nello spirito dell'articolo 45 della Costituzione Sito esterno e del proprio Statuto, riconosce e promuove la funzione sociale della cooperazione a scopo mutualistico e non lucrativo per favorirne lo sviluppo nella società regionale.
Art. 2
Finalità e obiettivi
1. La Regione sostiene tramite azioni ed attività delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 Sito esterno, (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 Sito esterno, recante: 'Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore'):
a) la conoscenza dei principi e della prassi cooperativa e del patrimonio anche storico che essa rappresenta per la società regionale;
b) la diffusione, l'accrescimento della cultura cooperativa, e in particolare la ricerca, la formazione e la sperimentazione negli ambiti della cultura della responsabilità sociale di impresa, della partecipazione nel governo dell'impresa, dello sviluppo sostenibile, dell'impegno nello sviluppo locale, della sussidiarietà;
c) programmi internazionali di cooperazione e sviluppo;
d) programmi di formazione cooperativa per i soci delle cooperative e nella cultura sociale anche nell'ambito della formazione scolastica e universitaria;
e) la crescita della partecipazione, secondo le diverse forme previste nella legislazione nazionale, nelle imprese cooperative e alle imprese cooperative;
f) la promozione di impegni e azioni per le pari opportunità nelle imprese e nel movimento cooperativo;
g) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative in tutti i settori, in particolare nell'ambito della cooperazione sociale, dei servizi sociali, culturali, ambientali; dell'aggregarsi di lavoro autonomo professionale; della soluzione di situazioni di crisi di imprese, della successione nella conduzione di impresa; per lo sviluppo di politiche attive del lavoro e la promozione di azioni di contrasto alle forme di precarietà, così come previsto anche dalla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
h) la promozione di iniziative per la informazione, tutela e partecipazione di consumatori e utenti, anche in riferimento alla riconoscibilità della formazione del prodotto e della sua qualità, della sostenibilità ambientale e sicurezza del suo ciclo di vita, di valorizzazione delle biodiversità;
i) impegni di responsabilità sociale del movimento e delle imprese cooperative nello sviluppo territoriale.
2. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.
CAPO II
RAPPORTI ISTITUZIONALI
Art. 3
Consulta della cooperazione
1. Ai fini e per le attività indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonché le funzioni dell'organo previsto all'articolo 59 dello Statuto, è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta della cooperazione. Essa è composta:
a) dal presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
c) da tre membri esperti designati dalla Giunta regionale.
2. Alle riunioni della Consulta partecipano gli Assessori regionali competenti per le materie in discussione.
3. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
4. La Consulta è convocata dal Presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
Art. 4
Compiti della Consulta
1. La Consulta della cooperazione esprime pareri alla Giunta regionale in merito allo sviluppo della cooperazione, alle politiche economiche e sociali che coinvolgono o possono coinvolgere la cooperazione.
2. In particolare la Consulta si esprime:
a) in merito al coinvolgimento della cooperazione nei programmi e progetti regionali e territoriali che possono trarre contributo dall'esperienza cooperativa;
b) su proposte di legge e regolamenti della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa in materia di cooperazione;
c) in merito ai possibili interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo delle relazioni tra la Regione, le istituzioni locali e il sistema regionale della cooperazione.
3. La Consulta esamina le proposte progettuali pervenute inerenti ai programmi integrati di cui all'articolo 7, comma 3, ai fini della stipulazione degli accordi ivi previsti per la loro realizzazione.
4. La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle iniziative svolte in applicazione della presente legge. Gli esiti della funzione di Osservatorio svolta dalla Regione, di cui all'articolo 5, costituiscono, di regola, la base per l'elaborazione del rapporto. Tale rapporto verrà pubblicamente presentato in un'apposita Conferenza regionale della cooperazione; essa è finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale, ed il rafforzamento dei rapporti tra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.
Art. 5
Funzioni di Osservatorio
1. La Regione svolge funzioni di Osservatorio sulla cooperazione in Emilia-Romagna, con lo scopo di raccogliere ed elaborare informazioni di tipo economico, storico e sociologico sullo stato e sullo sviluppo della cooperazione regionale. Per lo svolgimento di tali funzioni la Regione può definire accordi o convenzioni con Unioncamere, associazioni cooperative di cui all'articolo 2, organizzazioni sindacali.
2. Gli esiti delle funzioni di Osservatorio costituiscono, di regola, la base per la elaborazione, da parte della Consulta di cui agli articoli 3 e 4, del rapporto biennale sullo stato della cooperazione.
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola"
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore e unitamente alle associazioni cooperative, all'istituzione della "Fondazione per la cooperazione emiliano-romagnola", da costituire con apposito atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione abbia lo scopo di:
a) promuovere ed attuare ricerche, studi, convegni, seminari riguardanti il movimento cooperativo;
b) costituire ed aggiornare un archivio storico ed un centro di documentazione sul movimento cooperativo.
3. I diritti della Regione Emilia-Romagna inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore all'uopo delegato.
4. I rappresentanti della Regione Emilia-Romagna negli organi della Fondazione sono nominati dal Presidente della Regione, in conformità alle normative regionali vigenti e secondo i criteri che saranno stabiliti nello Statuto della Fondazione stessa.
5. La Regione partecipa alla costituzione del patrimonio e può contribuire all'attività della Fondazione con un contributo finanziario che sarà stabilito dalla legge di bilancio.
CAPO III
INTERVENTI DELLA REGIONE
Art. 7
Sostegno a "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa"
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene iniziative rivolte allo sviluppo e alla promozione cooperativa, secondo le finalità e gli obiettivi indicati all'articolo 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove la stipula di appositi "Accordi", da sottoscrivere con le associazioni di rappresentanza regionali di cui all'articolo 2, finalizzati alla realizzazione di "Programmi integrati di sviluppo e promozione cooperativa". Tali programmi possono essere costituiti da una pluralità di iniziative, prevedere anche la partecipazione eventuale di Enti locali, Camere di commercio, Università, Fondazioni bancarie, altri enti; hanno durata di norma biennale e ricevono il cofinanziamento della Regione ai progetti presentati, sulla base dei criteri e procedure indicati ai commi 3 e 4.
3. In coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive, la Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità ed i criteri per l'elaborazione e presentazione delle proposte progettuali inerenti ai Programmi integrati di cui al comma 2, nonché i criteri di valutazione e selezione dei Programmi stessi. Tra i criteri sarà considerato il coinvolgimento, nell'elaborazione e definizione delle proposte progettuali, delle imprese cooperative aderenti.
4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le procedure per la stipulazione degli accordi di cui al comma 2.
Art. 8
Strumenti finanziari di sostegno e sviluppo della cooperazione
1. La Regione, al fine di promuovere il sostegno e lo sviluppo degli investimenti delle imprese cooperative, la capitalizzazione e l'accesso al credito delle stesse, nonché l'incremento della partecipazione dei soci, l'ingresso di nuovi soci nelle imprese cooperative, sostiene ed utilizza specifici strumenti finanziari.
2. In particolare, la Regione, in coerenza con quanto previsto nella legislazione regionale vigente, nel Programma regionale per le attività produttive e negli altri documenti di programmazione regionale, può attuare:
a) interventi per attivare garanzie, controgaranzie, cogaranzie, tramite la costituzione di appositi fondi, per sostenere le iniziative di accesso al credito indicate alle lettere b) e c) e per favorire iniziative di finanziamento volte all'incremento della partecipazione dei soci nelle imprese cooperative e/o all'ingresso di nuovi soci; o all'attività di cooperative nate da crisi aziendali secondo le norme specificatamente previste dalle leggi;
b) interventi di finanziamento agevolato, come previsto nel Piano triennale delle attività produttive, e attraverso un fondo di rotazione;
c) interventi a sostegno delle attività del Consorzio fidi costituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22, (Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione).
3. Le modalità di costituzione e gestione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, nonché la loro dotazione finanziaria sono stabiliti dalla Giunta regionale.
4. La Giunta, inoltre, in relazione a quanto previsto ai commi 1., 2. e 3, con propri provvedimenti, definisce:
a) le modalità di impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione dei fondi per gli interventi di cui al comma 2, stabilendo che una parte della dotazione finanziaria e degli interventi dei fondi stessi debba essere specificamente riservata al settore delle cooperative sociali;
b) le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 2, nonché gli obiettivi, i criteri e le caratteristiche degli interventi in essi previsti;
c) i contenuti e le modalità di formulazione delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2, nonché i criteri di priorità per la selezione degli interventi;
d) le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria delle domande di accesso agli interventi dei fondi di cui al comma 2.
Art. 9
Promozione cooperativa
1. La Regione, in coerenza con quanto previsto nella programmazione regionale in materia di attività produttive e in particolare con le misure previste a sostegno delle nuove iniziative imprenditoriali, concede, sulla base di criteri definiti con propri provvedimenti dalla Giunta regionale, contributi e finanziamenti alle cooperative di nuova costituzione per le opere di sviluppo progettuale e di primo impianto, in particolare per le cooperative sociali che operano per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e per progetti e programmi di particolare valore sociale, nonché per le cooperative costituite per l'uscita da situazioni di crisi aziendale. La Regione riconosce priorità nella selezione degli interventi alle cooperative in prevalenza composte da giovani, donne, secondo quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 Sito esterno, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 Sito esterno, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno), e dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 Sito esterno (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), immigrati.
2. La Regione inoltre, per le finalità di cui alla presente legge, può cofinanziare progetti di intervento nel territorio regionale predisposti dagli enti gestori dei fondi mutualistici di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 Sito esterno, (Nuove norme in materia di società cooperative), secondo quanto disciplinato nella stessa legge e sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.
3. La Regione favorisce e sostiene il finanziamento delle iniziative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 Sito esterno, (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato
1. I finanziamenti rivolti allo sviluppo della cooperazione di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto dei limiti, dei criteri e delle procedure previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Art. 11
Clausola valutativa
1. Salvo quanto previsto nell'articolo 4, l'Assemblea legislativa esercita, secondo quanto definito nell'articolo 53 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dagli interventi effettuati in attuazione degli articoli 7, 8 e 9, con particolare riferimento al grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti.
CAPO IV
ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 12
Abrogazioni
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 22 del 1990, sono abrogati.
2. La legge regionale 17 marzo 1980, n. 17, (Promozione e sviluppo della cooperazione), è abrogata.
Art. 13
Copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge l'Amministrazione regionale farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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