LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Consulta della cooperazione
1. Ai fini e per le attività indicate nella presente legge e fermo restando quanto previsto dallo Statuto della Regione Emilia-Romagna in ordine a partecipazione, informazione e consultazione dell'associazionismo, nonché le funzioni dell'organo previsto all'articolo 59 dello Statuto, è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la Consulta della cooperazione. Essa è composta:
a) dal presidente della Regione o da un suo delegato che la presiede;
b) da sei rappresentanti delle associazioni di cooperative maggiormente rappresentative operanti sul territorio regionale;
c) da tre membri esperti designati dalla Giunta regionale.
2. Alle riunioni della Consulta partecipano gli Assessori regionali competenti per le materie in discussione.
3. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
4. La Consulta è convocata dal Presidente, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un apposito regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente.