LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 6
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE MUTUALISTICA IN EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 4
(abrogato comma 3 da art. 44 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
Compiti della Consulta
1. La Consulta della cooperazione esprime pareri alla Giunta regionale in merito allo sviluppo della cooperazione, alle politiche economiche e sociali che coinvolgono o possono coinvolgere la cooperazione.
2. In particolare la Consulta si esprime:
a) in merito al coinvolgimento della cooperazione nei programmi e progetti regionali e territoriali che possono trarre contributo dall'esperienza cooperativa;
b) su proposte di legge e regolamenti della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa in materia di cooperazione;
c) in merito ai possibili interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo delle relazioni tra la Regione, le istituzioni locali e il sistema regionale della cooperazione.
3. abrogato.
4. La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle iniziative svolte in applicazione della presente legge. Gli esiti della funzione di Osservatorio svolta dalla Regione, di cui all'articolo 5, costituiscono, di regola, la base per l'elaborazione del rapporto. Tale rapporto verrà pubblicamente presentato in un'apposita Conferenza regionale della cooperazione; essa è finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale, ed il rafforzamento dei rapporti tra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.