LEGGE REGIONALE 06 giugno 2006, n. 7
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
(Legge di pura modifica all'art. 9 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 76 del 6 giugno 2006
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001
1.
Alla fine del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è inserito il seguente capoverso:
L'assegnazione alle strutture speciali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa di personale in servizio presso le strutture ordinarie rispettivamente dell'Assemblea legislativa o della Giunta avviene previa verifica di compatibilità organizzativa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.