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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9

NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2016, n. 25

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione delle politiche regionali che perseguono l'obiettivo dello sviluppo sostenibile attraverso la cura del territorio e la tutela delle risorse naturali, tenendo altresì conto della Raccomandazione Rec(2004)3 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 5 maggio 2004 sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico, nonché nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno):
a) riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e valorizzazione della geodiversità regionale e del patrimonio geologico ad essa collegato, in quanto depositari di valori scientifici, ambientali, culturali e turistico-ricreativi;
b) promuove la conoscenza, la fruizione pubblica sostenibile nell'ambito della conservazione del bene, e l'utilizzo didattico dei luoghi di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi geologici;
c) riconosce inoltre la specificità del patrimonio geologico ipogeo e, nell'ambito dell'attività speleologica, favorisce e sostiene:
1) l'organizzazione delle attività di studio, ricerca e tutela delle grotte e delle aree carsiche;
2) la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell'ambito dei gruppi federati alla Federazione Speleologica dell'Emilia Romagna (FSRER) o nell'ambito di altri enti ed organismi riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna;
3) la prevenzione degli infortuni, l'organizzazione ed il potenziamento del soccorso alpino e speleologico regionale.

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