LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 9
NORME PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA GEODIVERSITA' DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLE ATTIVITA' AD ESSA COLLEGATE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Norma finanziaria ed erogazione di contributi
1. Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge vengono determinate annualmente in sede di bilancio di previsione, a norma dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), in capitoli distinti per i contributi di cui all'articolo 8 e per quelli di cui all'articolo 9.